26 giugno 2012

Giunta Formigoni ILLEGITTIMA, lo stabilisce una sentenza del Consiglio di Stato



Formgoni dimissioni 1.jpgAltra tegola su Formigoni e la sua giunta, che fosse nata sotto cattivi auspici lo si intravedeva fin dall'inizio, ma che saremmo arrivati a questo punto nessuno poteva immaginarlo.
Agli scandali giudiziari e finanziari si aggiunge adesso la giustizia amministrativa a dare il colpo di grazia.
La Giunta Lombarda è ILLEGITTIMA... Questo è il termine usato dal Consiglio di Stato nella sentenza 3670 del 21 giugno 2012 per definire gli atti con cui il Presidente Formigoni ha nominato la Giunta in quanto non rispetta l'equilibrio tra i generi.
L'art. 11 (comma 3) dello Statuto lombardo stabilisce che "La Regione promuove il riequilibrio tra entrambi i generi negli organi di governo della Regione".
La sentenza, a seguito di un ricorso presentata dall'associazione Art. 51 - Laboratorio di Democrazia Paritaria, in primo grado aveva visto il TAR dare ragione alla giunta regionale, ma il supremo organo amministrativo oggi ha definitivamente sancito quanto segue:
"... la nomina degli assessori ("organi di governo della Regione") è subordinata, per espressa autolimitazione statutaria, all'espletamento di tale azione positiva, ovvero alla "promozione del riequilibrio tra entrambi i generi".
La violazione di tale vincolo (previo esperimento dell'azione positiva descritta) determina l'illegittimità della o delle nomine, in quanto gli spazi della discrezionalità politica hanno superato i confini stabiliti dai principi di natura giuridica posti dall'ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo.
Nel caso di specie, è evidente la violazione di legge, atteso che la nomina di un solo assessore di genere femminile contrasta con il vincolo di attuare la suddetta azione positiva per assicurare il rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne e uomini nei componenti della Giunta; equilibrata presenza che non può certo esser assicurata dalla presenza di un solo assessore donna (in tal senso, la pur coesistente discrezionalità realizzativa del principio di"riequilibrio" non è in sé compressa oltre i suoi limiti, essendo la violazione rilevata risultante da un "test" di legittimità afferente alla sproporzione manifesta e ad un assetto in concreto sotto la soglia della ragionevolezza)."
P.S. TENETE A MENTE LA DATA...
MILANO, 7 LUGLIO 2012, ORE 17.00 PIAZZA CASTELLO

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